Come vengono tassate le società di capitali e le società di persone in Italia? Una panoramica

Se state pianificando di costituire oppure di acquisire una società in Italia, è fondamentale analizzare il regime fiscale cui sono soggette le società di capitali e di persone in Italia.

 

Tassazione delle società di capitali

In Italia, tra le principali forme di società di capitali, vi sono la Società a responsabilità limitata (S.r.l.) e la Società per Azioni (S.p.A.). Le società di capitali in Italia sono soggette all’Imposta sul Reddito delle Società (IRES). L’aliquota dell’imposta sul reddito delle società è attualmente al 24%. Inoltre, le società di capitali italiane sono sottoposte all’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP). L’aliquota IRAP è attualmente del 3,90%, tuttavia l’aliquota può variare a seconda della regione.

La base imponibile dell’IRES si determina partendo dal risultato d’esercizio civilistico della società, al quale vengono apportate rettifiche fiscali - variazioni in aumento e in diminuzione - secondo la normativa italiana vigente.

Per la determinazione dalla base imponibile IRES, in linea generale, sono deducibili i costi aziendali, quali spese per il personale, affitti, acquisti di merce, costi per servizi, ammortamenti su immobilizzazioni e interessi passivi. Tuttavia, va sottolineato che alcuni costi, come ad esempio quelli relativi ad auto aziendali, telefonia, vitto e alloggio, sono soggetti a limiti di deducibilità.

Va considerato che in Italia, ai fini IRES, gli interessi passivi sono deducibili solo a determinate condizioni. Ovvero, gli interessi passivi eccedenti gli interessi attivi sono deducibili solo entro il limite del 30% dell’EBITDA (Risultato operativo lordo).

Le perdite fiscali maturate nei primi tre anni sono riportabili ai fini IRES senza limiti di tempo e possono essere compensate interamente con l’utile fiscale dei successivi esercizi. Le perdite fiscali generate a partire dal quarto esercizio possono anch’esse essere riportate senza limiti di tempo; tuttavia, sono compensabili solo fino all’80% dell’utile fiscale degli esercizi successivi.

Le società di capitali godono di un’interessante esenzione fiscale parziale (participation exemption – PEX) sulle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni, cosiddette capital gain, a condizione che siano soddisfatti determinati requisiti. Ovvero:

  • la detenzione della partecipazione per almeno 12 mesi prima dell’alienazione
  • la contabilizzazione della partecipazione nelle immobilizzazioni finanziarie nel bilancio d’esercizio della società a partire dal primo esercizio di acquisizione;
  • la società partecipata non deve avere sede in un paradiso fiscale;
  • la società partecipata deve svolgere un’attività commerciale.

La base imponibile ai fini dell’IRAP viene, in linea generale, determinata come la differenza tra i ricavi e i costi d’esercizio, escludendo i proventi e gli oneri finanziari. Inoltre, è importante considerare che il costo del personale relativo ai contratti di lavoro a tempo indeterminato è, di norma, deducibile ai fini IRAP, mentre quello riferito ai contratti di lavoro a tempo determinato o ad altre tipologie di contratti (ad esempio, quelli per gli amministratori), non è deducibile.

Se una società di capitali italiana distribuisce dividendi a una persona fisica residente in Italia, tali dividendi sono generalmente soggetti a un’imposta sostitutiva del 26%.

Diversamente, nel caso in cui una società di capitali italiana distribuisce dividendi a un’altra società di capitali residente in Italia, solo il 5% dell’importo dei dividendi concorre alla base imponibile della società percettrice, mentre il restante 95% è esente da tassazione.

Va inoltre evidenziato che, se vengono rispettati i requisiti della Direttiva Madre-Figlia (Direttiva 2011/96/UE), una società residente all’estero può percepire dividendi da una società italiana beneficiando della totale esenzione da ritenuta alla fonte oppure può richiedere il rimborso integrale delle imposte sui dividendi pagate in Italia.

Allo stesso modo, una società residente all’estero può beneficiare della totale esenzione dalla ritenuta alla fonte o richiedere il rimborso integrale delle imposte versate in Italia su interessi e canoni, a condizione che vengano soddisfatti i requisiti previsti dalla cosiddetta Direttiva “Interessi-Canoni” (Direttiva 2003/49/CE).

 

Tassazione delle società di persone

Le principali tipologie di società di persone in Italia, sono la Società in Nome Collettivo (S.n.c.) e la Società in Accomandita Semplice (S.a.s.). La S.n.c. è formata da soci che rispondono solidalmente e illimitatamente con il loro patrimonio personale per le obbligazioni sociali. La S.a.s., invece, è composta da soci accomandatari, che rispondono solidalmente e illimitatamente con il proprio patrimonio personale, e da soci accomandanti, che rispondono limitatamente alla loro quota di partecipazione nel capitale sociale.

Le società di persone sono soggette all’IRAP, calcolata secondo criteri analoghi a quelli applicati alle società di capitali, come descritto in precedenza.

Le società di persone non sono invece soggette all’imposta sul reddito delle società (IRES), poiché la base imponibile viene attribuita per trasparenza ai singoli soci e tassata nella loro dichiarazione dei redditi personale. La determinazione della base imponibile segue criteri analoghi a quelli applicati per le società di capitali (illustrati sopra). A differenza di queste ultime, però, per le società di persone non si applicano le limitazioni alla deducibilità degli interessi passivi.

I redditi attribuiti per trasparenza ai soci persone fisiche sono soggetti all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF), che in Italia è progressiva e varia dal 23% al 43%, a seconda dello scaglione di reddito. Le perdite fiscali attribuite per trasparenza possono essere compensate dai soci persone fisiche con redditi della stessa categoria; l’importo eccedente può essere compensato fino all’80% dei redditi imponibili dei successivi esercizi. Le perdite fiscali attribuite per trasparenza dei primi tre esercizi possono essere riportate senza limiti di tempo e utilizzate integralmente per compensare i redditi imponibili dei periodi successivi.

Nel caso in cui un socio di una società di persone sia una società di capitali, i redditi attribuiti per trasparenza sono soggetti all’IRES con un’aliquota del 24%. Va considerato che, in caso di partecipazione in più società di persone, le perdite fiscali attribuite per trasparenza da una società possono essere compensate con i redditi imponibili dei successivi periodi d’imposta solo se derivano dalla stessa società di persone.

 

Se desiderate maggiori informazioni sulla tassazione di società, imprese e stabili organizzazioni in Italia, non esitate a contattarci: siamo lieti di assistervi.

 

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