Soggetti non residenti e operazioni rilevanti ai fini IVA in Italia: identificazione diretta o nomina rappresentante fiscale?

Siete soggetti non residenti in Italia che vorrebbero effettuare delle operazioni rilevanti ai fini IVA in Italia? Potrebbe essere necessaria la nomina di un rappresentante fiscale oppure l’apertura di un’identificazione diretta ai fini IVA in Italia.

 

Quando è obbligatorio

La nomina di un rappresentante fiscale oppure l’apertura di un’identificazione diretta ai fini IVA in Italia riguarda i soggetti non residenti che svolgono attività d’impresa, arti o professioni e non sono stabiliti nel territorio dello Stato e non possiedono una stabile organizzazione in Italia.

Tale nomina di un rappresentante fiscale oppure tale apertura di un’identificazione diretta è obbligatoria quando il soggetto non residente effettua un’operazione che è soggettata ad IVA in Italia ed i relativi obblighi sono previsti a carico del soggetto non residente oppure l’operazione viene svolta nei confronti di soggetti non tenuti all’applicazione dell’inversione contabile, o quando è imposta da specifiche esigenze della disciplina sugli scambi intracomunitari. 

Alcuni esempi possono essere:

  • cessioni di beni in Italia a privati (p.e. nell’ambito di fiere o mercatini);
  • cessione di beni che si trovano in Italia ad un altro soggetto non residente (p.e. vendita di un macchinario che si trova in Italia a un'altra impresa estera);
  • prestazioni di servizi immobiliari territorialmente rilevanti in Italia a privati (p.e. lavori di pittura su una casa privata);
  • superamento del valore delle vendite di Euro 10.000 per l’attività di e-commerce (al superamento di tale importo è necessario identificarsi in Italia);
  • introduzione di beni nei depositi IVA (art. 50-bis DPR 633/72);
  • vendite a distanza di beni soggetti ad accisa in Italia; 
  • alcuni casi di operazioni triangolari o quadrangolari.

 

Nomina del rappresentante fiscale e successivi adempimenti

Ai sensi del terzo comma dell’art. 17 del DPR 633/1972, i soggetti non residenti devono adempiere gli obblighi ed esercitare i diritti attraverso la nomina di un rappresentante residente in Italia.

Il rappresentante fiscale, che può essere sia una persona fisica che una persona giuridica, deve essere nominato dalla società non residente attraverso un atto pubblico, una scrittura privata registrata o una lettera annotata in un apposito registro presso l'Agenzia delle Entrate competente. 

La nomina del rappresentante fiscale deve avvenire in data anteriore a quella in cui è stata realizzata la prima operazione territorialmente rilevante in Italia e deve essere comunicata all’altro contraente anteriormente all’effettuazione dell’operazione. 

Il soggetto nominato rappresentante dovrà aprire la posizione IVA per il mandante. Con l'apertura, il soggetto estero, tramite il suo rappresentante, sarà sottoposto a tutti gli obblighi e diritti previsti dalla normativa IVA nazionale.

Ad esempio, è tenuto a presentare la dichiarazione di inizio attività (modelli AA7 o AA9), chiedere l'attribuzione del numero di partita e presentare la dichiarazione IVA annuale. Tale partita IVA deve essere indicata in tutte le fatture.

 

La procedura d’identificazione diretta e successivi adempimenti

In caso il soggetto estero sia residente in Paesi membri dell’Unione Europea oppure stabiliti in un paese terzo con il quale esistano accordi di reciproca assistenza in materia di imposizione indiretta, si può utilizzare l’identificazione diretta, che è stata introdotta nell’ordinamento italiano dall’art. 35-ter del DPR 633/1972, in attuazione della Direttiva comunitaria n. 2000/65/CE.

Prima di effettuare qualsiasi operazione territorialmente rilevante in Italia, per le richieste di identificazione diretta si deve presentare:

  • il modello ANR/3;
  • il certificato di soggettività passiva IVA nello Stato membro di stabilimento, in originale, con la relativa traduzione in lingua italiana corredata dalla sottoscrizione e dal documento di identità del traduttore;
  • il certificato rilasciato dalla Camera di Commercio dallo Stato membro di stabilimento, in originale, con la relativa traduzione con i medesimi requisiti di cui sopra;
  • un’autodichiarazione ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000;
  • copia del documento d’identità, in corso di validità del firmatario.

La dichiarazione per l’identificazione diretta nello Stato, con conseguente attribuzione di partita IVA, deve essere presentata esclusivamente all’Agenzia delle Entrate (Centro operativo di Pescara - via Rio Sparto n. 21 - 65100 Pescara) secondo le seguenti modalità: 

  • direttamente all’ufficio; 
  • a mezzo servizio postale, mediante raccomandata AR.

L’ufficio attribuisce al richiedente un numero di partita IVA, la quale deve essere riportata nelle dichiarazioni e in tutti gli atti rilevanti ai fini del tributo.

Non è consentito operare compensazioni esterne con crediti relativi ad altri tributi e il soggetto non residente identificato può esercitare il diritto di detrazione dell’imposta e ha facoltà di chiedere il rimborso dell’eccedenza a credito.

 

Adempimenti periodici

L’apertura della partita IVA in Italia comporta una serie di adempimenti tra cui:

  • la gestione della contabilità ai fini IVA;
  • la predisposizione delle liquidazioni periodiche IVA e la relativa comunicazione;
  • il versamento dell’eventuale debito IVA (mensile o trimestrale);
  • la predisposizione della dichiarazione IVA annuale.

Oltre a tali adempimenti va considerato che in Italia è stato introdotto il generale obbligo di fatturazione elettronica e anche se le rappresentanze fiscali e le identificazioni dirette sono escluse da tale obbligo, indirettamente comunque ne sono impattate.

 

Rappresentante fiscale o identificazione diretta e stabile organizzazione

Sono tre posizioni alternative e quindi il soggetto non residente che possiede in Italia una stabile organizzazione non può operare anche tramite rappresentante fiscale o identificazione diretta.

Per stabile organizzazione, ai fini delle imposte dirette, si intende una sede fissa d’affari per mezzo della quale un’impresa residente in uno Stato esercita, in tutto o in parte, la sua attività in un altro Paese. Ci devono essere tre requisiti come l’esistenza di una sede d’affari, la fissità spaziale e temporale della sede e lo svolgimento dell’attività d’impresa attraverso tale base fissa. Ai fini IVA è, inoltre, necessaria la presenza di risorse umane e materiali.

Va posta particolare attenzione, perché solamente se il soggetto non residente non possiede in Italia una stabile organizzazione potrà avvalersi delle semplificazioni previste per le rappresentanze fiscali e identificazioni dirette.

 

Questi sono solo alcuni punti da tenere in considerazione. Se state pianificando di effettuare delle operazioni rilevanti ai fini IVA in Italia, è importante acquisire familiarità con i requisiti e le normative specifiche.

 

Desiderate saperne di più sul rappresentante fiscale o sull’ identificazione diretta ai fini IVA in Italia? Contattateci, saremo lieti di offrire il nostro supporto.

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